Con questa rubrica intendiamo fornire un orientamento su temi che toccano aspetti di interesse legale per le famiglie espatriate. Se avete un dubbio o un quesito, non esitate a scriverci. Ogni richiesta verrà trattata nel massimo rispetto della privacy ed inoltrata a uno studio legale di nostra fiducia, che elaborerà una risposta al vostro quesito.
Il team di Expatclic
Il quesito di questo mese:
Buongiorno, mi rivolgo a voi per cercare di capire come affrontare i prossimi passi di una lunga e dolorosa separazione. La questione è la seguente: sono cittadino belga, e mi sono sposato nel 1999 a Copenaghen con Karen, cittadina danese. Lei svolgeva e svolge tutt’ora un lavoro di business manager per una multinazionale ed io l’ho seguita per anni in tutto il mondo, potendomi organizzare autonomamente con il mio lavoro di giornalista free-lance.
Nel 2005 nasce la nostra unica figlia a Parigi.
Nel 2011, mentre viviamo in Sud Africa, a Cape Town, ci separiamo.
Viviamo ancora circa un anno a Cape Town, ma in appartamenti diversi, e so che dal 2015 la mia ex moglie Karen vive a Milano con nostra figlia, mentre io mi sono trasferito a Dubai.Da allora ci siamo accordati (ma sempre parlando tramite avvocati) sulla gestione di nostra figlia, portando però avanti la causa di divorzio giudiziale allo stesso tempo.
Abbiamo presentato la domanda di divorzio in Danimarca, perché lì ci siamo sposati e ci sembrava logico divorziare lì. Dopo mesi, il tribunale danese si è però dichiarato incompetente di fronte al nostro caso. La mia ex moglie (che ha in mano tutte le carte) ha fatto ricorso, ma non si può sapere se la Danimarca tornerà sui suoi passi.
Io vorrei trasferire la causa di divorzio in Belgio ma Karen non vuole.
Sono quasi certo che Karen proverà a radicare la causa in Italia, e vorrei sapere per tempo se il tribunale italiano potrebbe essere competente a trattare un caso simile.
Per me sarebbe davvero un problema in questo caso, perché non ho nessun legame con l’Italia e non parlo nemmeno la lingua (infatti mi sono fatto aiutare da un amico italiano per scrivere questa lettera). Quindi, per concludere, vorrei capire se il fatto che Karen attualmente viva e lavori a Milano, la metterebbe in posizione di poter chiedere che il divorzio venga instaurato in Italia e se l’Italia si può occupare di casi di stranieri.Grazie per l’aiuto.
Alexander
Lo studio legale risponde
Buongiorno Alexander,
per quanto riguarda il caso del Suo divorzio internazionale, preciso quanto segue.
Anzitutto, nei procedimenti di separazione e divorzio tra coppie internazionali UE si deve prima individuare il giudice competente, secondo i criteri dettati dall’art. 3 del Regolamento UE n. 2201/2003, e poi la legge da applicare al caso, da determinarsi secondo i criteri indicati nel Regolamento UE n. 1259/2010.
GIURISDIZIONE
È’ competente, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento UE n. 2201/2003, a pronunciare una sentenza di separazione personale, o di divorzio, o di annullamento del matrimonio, di una coppia internazionale, il giudice dello Stato membro:
1) nel cui territorio si trova: la residenza abituale di uno dei coniugi in caso di domanda congiunta;
* oppure, se la domanda non è congiunta, come nel Vs. caso:
– la residenza abituale dei coniugi, o l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, la residenza abituale del convenuto, o la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, oppure se vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda, se è cittadino dello stesso Stato membro;
2) di cui i due coniugi sono cittadini o del “domicile” di entrambi i coniugi.
L’art. 7 del Regolamento UE 2201/2003 prevede anche una competenza residuale, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Regolamento stesso, disponendo che in tal caso la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.
Ora, sembra complicato, ma in realtà possiamo così riassumere:
– escludendo la Danimarca, la competenza potrebbe essere della Francia (dove è nata Vostra figlia), del Sudafrica, dell’Italia o addirittura di Dubai, a seconda di chi abbia promosso la causa di divorzio (essendo contenzioso) e a seconda del momento in cui tale domanda sia stata promossa.
Dai dati in mio possesso, non mi sembra purtroppo, come da Lei auspicato, che ci possa essere alcun collegamento per poter radicare la causa in Belgio.
Però, per poter meglio rispondere alla Sua domanda, dovrei sapere quando esattamente è stata promossa la causa per il divorzio e dove avevate (come coniugi) la residenza in quel momento (e da quanto tempo) e dovrei, se possibile, prendere visione del provvedimento con cui la Danimarca ha rigettato la propria competenza giurisdizionale.
LEGGE APPLICABILE
Il Regolamento UE n.1259/2010 prevede che le parti possano scegliere per iscritto quale sia la legge che andrà a regolare la loro separazione ed il loro divorzio. Nel caso di specie, essendo già in corso la procedura, troveranno applicazione le norme residuali sulla legge applicabile al divorzio in mancanza di scelta ad opera dei coniugi.
Articolo 8 Reg. UE 1259/2010:
In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
- a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
- b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
- c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza;
- d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
Anche per poter esattamente capire quale sia la legge applicabile al Vostro divorzio, dovrei avere maggiori dettagli in relazione a quando è stata presentata la domanda stessa (e sapere dove avevate la residenza in quel momento).
AFFIDAMENTO FIGLIA MINORE
Il Reg. Ue 2201/2003 estende la disciplina della giurisdizione alla responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, il diritto di visita, la tutela, la curatela, la collocazione del minore in famiglia o istituto, il trasferimento illecito e il mancato rientro del minore e le obbligazioni alimentari.
Quindi, ai sensi dell’art. 8 del suddetto regolamento,
“Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.”
Il fatto che Vostra figlia risieda stabilmente in Italia con la madre, potrebbe avere un ruolo decisivo nella determinazione della giurisdizione competente a pronunciarsi sull’affidamento della minore.
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Tutto ciò premesso, per poterle fornire una consulenza legale completa, resto in attesa, se possibile, di ricevere le informazioni supplementari di cui sopra nonchè una copia della decisione delle autorità danesi.
Resto a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento e Le porgo i miei migliori saluti.
Avv. Silvia Bottino
Studio Legale Pogliani
Milano
Dicembre 2017